Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale 80224030587, fax
06/96514000 presso i cui uffici ex lege domicilia in  Roma,  via  dei
Portoghesi  n.  12,  manifestando  la   volonta'   di   ricevere   le
comunicazioni  all'indirizzo  PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale Toscana n.
46 del 6 agosto 2018, recante «Disposizioni in materia  di  procedura
di gara ed incentivi per, funzioni tecniche. Modifiche alla  l.r.  n.
38/2007.», pubblicata nel B.U.R. n. 36 del  10  agosto  2018,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 2018. 
    1. La legge regionale  della  Toscana  n.  46/2018,  indicata  in
epigrafe, composta da 7 articoli, come esplicita  lo  stesso  titolo,
contiene le disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi
per funzioni tecniche, nonche' le modifiche alla legge  regionale  13
luglio 2007, n.  38,  recante  le  «Norme  in  materia  di  contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza  e  regolarita'  del
lavoro». 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria competenza,  come  si
confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. L'art. 1, comma 1, della legge Regione Toscana  n.  46/2018  viola
l'art. 117, commi 1 e 2, lettera e) , della Costituzione e  la  norma
interposta di cui all'art. 133  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni. 
    L'art. 1, comma 1, della legge Regione Toscana n. 46/2018 citata,
rubricato  «Disposizioni  per  la  semplificazione   della   gestione
amministrativa delle procedure negoziate  sotto  soglia.  Inserimento
dell'art. 35-ter nella l.r. n. 38/2007»,  in  vigore  dall'11  agosto
2018, prevede che «1. Dopo l'art. 35-bis, della  legge  regionale  13
luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro) e' inserito il
seguente: 
    «Art. 35-ter Disposizioni per la semplificazione  della  gestione
amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. 
    1.   Nelle   procedure   negoziate,   quando   il   criterio   di
aggiudicazione e' quello del minor  prezzo,  le  stazioni  appaltanti
possono  decidere  di  esaminare  le  offerte  economiche  prima   di
verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza  dei
motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi
del decreto legislativo n. 50/2016. Nell'avviso di manifestazione  di
interesse  sono  indicate   l'intenzione   di   avvalersi   di   tale
possibilita'  e  le  modalita'  di  verifica,   anche   a   campione,
dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei  criteri  di
selezione. 
    2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata nel  rispetto  dei
principi di imparzialita' e trasparenza, in modo che  nessun  appalto
sia aggiudicato ad un offerente che debba  essere  escluso  ai  sensi
dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 o che non soddisfi  i
criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel  caso  di  applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8,
del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  la  soglia  di  anomalia  e'
ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.». 
    La norma regionale citata dispone che, nelle procedure negoziate,
quando il criterio di aggiudicazione e' quello del minor  prezzo,  le
stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  esaminare   le   offerte
economiche  prima  di  verificare  la  documentazione  amministrativa
attestante l'assenza dei motivi di  esclusione  ed  il  rispetto  dei
criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Nell'avviso  di  manifestazione  di  interesse  sono  indicate
l'intenzione di avvalersi di tale  possibilita'  e  le  modalita'  di
verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di  esclusione  e
del rispetto dei criteri di selezione. 
    Va ricordato che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  febbraio
2014 «sugli appalti pubblici e che abroga la  direttiva  2004/18/CE»,
la possibilita' dell'inversione dell'apertura delle buste in sede  di
gara e' consentita solamente per le procedure aperte e non anche  per
le procedure negoziate. L'art. 1, comma 1, della legge  regionale  n.
46/2018, ponendosi in contrasto con il predetto  art.  56,  comma  2,
della direttiva 2014/24/UE citata viola l'art. 117,  comma  1,  della
Costituzione. 
    Il richiamato principio contenuto nel predetto art. 56, comma  2,
e' stato, inoltre, recepito nell'ordinamento italiano dall'art.  133,
comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 citato,  come  modificato
dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 19  aprile  20017,  n.
56, recante le «Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»,  che  statuisce  che  «8.  Nelle
procedure aperte, gli enti  aggiudicatoci  possono  decidere  che  le
offerte saranno esaminate prima della verifica  dell'idoneita'  degli
offerenti. Tale facolta' puo'  essere  esercitata  se  specificamente
prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice  la  gara.
Se  si   avvalgono   di   tale   possibilita',   le   amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata  in
maniera imparziale e trasparente, in  modo  che  nessun  appalto  sia
aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a  norma
dell'art. 136 o che non soddisfa i  criteri  di  selezione  stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice.». 
    L'art. 133  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  citato,  come
modificato dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo n.  56/2017
citato si connota, sotto il profilo sostanziale, come  una  norma  di
portata  generale,  poiche'  contiene  l'elencazione   dei   principi
generali  applicabili  alle  diverse  modalita'  di   selezione   dei
candidati e degli offerenti. 
    La possibilita', introdotta nel comma 8,  di  anticipare  l'esame
delle offerte rispetto al controllo sul  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione,  siano  essi  di  ordine   generale,   di   idoneita'
professionale o di  capacita'  economico-finanziaria  e  tecnica,  e'
attuativa, appunto, della richiamata direttiva 2014/24/UE  (art.  56,
comma 2), ed  e'  circoscritta  alle  procedure  aperte,  in  cui  la
presentazione delle offerte  e'  contestuale  alla  produzione  della
documentazione attestante il possesso  dei  suddetti  requisiti,  per
rispondere  a  esigenze   di   speditezza   nell'individuazione   del
contraente. 
    Ne deriva, dunque, l'illegittimita' della norma regionale di  cui
all'art. 1, comma 1, citato che, seppure dettando  norme  riferite  a
procedure negoziate di valore sotto soglia,  eccede  comunque,  dalla
competenza regionale, atteso che la  materia  degli  appalti  investe
ambiti di competenza riservati allo Stato quali l'ordinamento  civile
e la tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, comma  2,
lettera e), che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  in
materia di «tutela della concorrenza». 
    Se, infatti, la legge delega 28 gennaio 2016, n.  11,  contenente
le «Deleghe al Governo per l'attuazione delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente  in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e
forniture.», all'art. 1, comma 1, lettera g), ha delegato il  Governo
a prevedere una  disciplina  applicabile  ai  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria e una disciplina per  l'esecuzione  di  lavori,
servizi e  forniture  in  economia  ispirate  a  criteri  di  massima
semplificazione  e  rapidita'  dei  procedimenti,  salvaguardando   i
principi di trasparenza e imparzialita' della gara, e'  evidente  che
il legislatore statale, nel dare attuazione a tali criteri  direttivi
con il codice dei contratti pubblici, non ha ritenuto di prevedere la
possibilita' dell'inversione dell'apertura delle  buste  in  sede  di
gara in caso di procedure negoziate,  in  linea  proprio  con  quanto
stabilito dalla richiamata direttiva 2014/24/UE per gli appalti sopra
la soglia comunitaria. 
    Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni   deve   ritenersi,
pertanto, che la disposizione regionale indicata in epigrafe, risulta
adottata in contrasto  con  la  richiamata  direttiva  2014/24/UE  in
violazione dell'art. 117, comma  1,  della  Costituzione;  e  con  la
richiamata normativa interposta in violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera e), della Costituzione, che riserva  allo  Stato  la  materia
della «tutela della concorrenza».